LO SAI CHE…
La Responsabilità Civile Vettoriale (RCV) del vettore è stabilita dal Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e s.m.i. che, con l’art. 10 ha modificato il contenuto dell’articolo 1696 del codice civile, aggiungendo il seguente comma: “Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali salvo il caso di dolo o colpa grave …”.
Il cliente dell’operatore logistico può però richiedere una copertura assicurativa integrativa per l’intero valore della merce trasportata.
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